logoACCANTO

 

STATUTO

Art. 1
E’ costituita con sede in Soliera l’associazione denominata Gruppo Genitori Figli con Handicap (G.G.F.c.H) con durata illimitata.

Art. 2
Il Gruppo Genitori Figli con Handicap è un momento di aggregazione di cittadini che, attraverso la partecipazione diretta o indiretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo dell’associazione e della collettività. L’associazione rivolge il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento culturale, civile e sociale nel perseguimento e nella affermazione dei valori della solidarietà vera. In particolare si impegna a:
a)Sviluppare e radicare fra i singoli cittadini e la pubblica opinione, una cultura del handicap che promuova e riconosca il diritto dei più deboli di essere riconosciuti e rispettati al pari di ogni altro essere umano. L’associazione si impegna conseguentemente ad organizzare, grazie al contributo volontario dei propri soci, del Comune, delle aziende, delle associazioni e dei semplici cittadini, conferenze, dibattiti, seminari, incontri aperti alla cittadinanza su temi inerenti tali finalità. Sono previsti interventi di solidarietà e incontri di collaborazione con l’amministrazione comunale, con l’amministrazione Provinciale, con le scuole di diversi gradi presenti sul territorio, con l’azienda USL, con l’associazionismo in genere, con le Parrocchie e con Associazioni extra comunali ed extra provinciali.
b)Fare rispettare i diritti all’inserimento nell’asilo nido, nella scuola materna, elementare, media, secondaria superiore e università.
c)Far riconoscere il diritto di tutti ad un lavoro adeguato alle proprie capacità psico-fisiche, attraverso inserimenti ben preparati e organizzati tra educatori USL, dirigenti aziendali, commissioni sindacali e lavoratori dipendenti.
d)Promuovere l’abbattimento delle barriere architettoniche, per consentire l’accesso ai servizi pubblici e privati al portatore di handicap.
e)Favorire l’abbattimento delle barriere culturali e ideologiche sul handicap, per consentire la piena integrazione dei portatori di handicap.

Art. 3
L’associazione ha la propria sede a Soliera di Modena in via Marconi n°405-411. Nel caso di spostamenti nel comune di Soliera la sede risulterà dal codice fiscale intestato all’associazione stessa. (c.f. 90013660361)

Art. 4
L’associazione non ha finalità di lucro. Essa è apartitica e aconfessionale pur ricercando collaborazione con partiti,movimenti politici e confessioni religiose per rispondere nel modo migliore alle necessità dei più bisognosi.

Art. 5
L’esercizio finanziario del G.G.F.c.H. ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il patrimonio e i mezzi finanziari dell’associazione sono costituiti dall’autofinanziamento dei soci mediante le quote volontarie associative annuali, contributi e/o erogazioni da parte dello Stato e/o Enti o Istituzioni Pubbliche o Private ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare le entrate sociali. L’associazione potrà avvalersi, per il raggiungimento dei propri scopi, dell’opera degli associati e di ogni altra organizzazione esterna che possa concorrere a tale fine. L’associazione può incaricare in casi eccezionali personale anche non socio a stipulare convenzioni con cooperative sociali o di servizi assistenziali concordando un modesto compenso, per far fronte a situazioni di necessità ed urgenze a supporto dei portatori di handicap.

Art. 6
Il patrimonio del G.G.F.c.H. è costituito:
a)da beni mobili;
b)da titoli pubblici e privati;
c)da lasciti, legati a donazioni purchè accettati dal Comitato Direttivo.

Art. 7
Possono diventare soci effettivi tutti coloro che lo desiderano senza alcuna discriminazione di colore, etnia, sesso, fede religiosa o politica collaborando al raggiungimento dei fini dell’associazione, fornendo nella misura del possibile la propria attività, liberamente e senza alcuna remunerazione. Il loro numero è illimitato.

Art. 8
Chi aderisce all’associazione dovrà specificare:
a)nome, cognome, data di nascita, domicilio;
b)dichiarazione di conoscere ed approvare i fini dell’associazione ed il presente statuto.
La consegna della tessera è indice di ammissione come socio. Sono ammessi come soci sostenitori tutti coloro che offrono un contributo periodico di denaro, senza esercitare nessun tipo di attività nell’ambito dell’associazione. Ad essi è riservato solo il diritto di dimettersi in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Comitato Direttivo. Lo stesso Comitato Direttivo, sentita l’assemblea dei soci, se lo ritiene opportuno, può conferire la qualifica di socio onorario a quelle persone che, con la loro attività, nell’ambito dell’associazione o al di fuori di essa, nel rispetto dello spirito e dei principi contenuti nel presente statuto, abbiano meritato il plauso e la riconoscenza dell’associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

Art. 9
I diritti dei soci sono:
a)diritto di voto;
b)partecipare alla vita associativa nei modi e nei casi previsti nel presente statuto;
c)eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, al compimento del 18° anno di età
d)formulare proposte agli organi nell’ambito dei programmi dell’associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi nel presente statuto.

Art. 10
Il Comitato Direttivo, con decisione autonoma, può escludere il socio (effettivo-sostenitore-onorario) nel caso in cui non sia più ritenuto idoneo a concorrere al raggiungimento dei fini dell’associazione indicati nel presente statuto, non ne osservi le disposizioni, svolga attività di contrasto con gli interessi dell’associazione, fomenti dissidi e, senza giustificati motivi, non adempia agli impegni operativi assunti a qualunque titolo verso l’associazione.

Art. 11
Il socio sottoposto ai provvedimenti per decadenza o esclusione, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Art. 12
Il Comitato Direttivo può costituire dei gruppi di lavoro con prestazioni gratuite, includendo anche non soci con qualifica di “esperto”. I gruppi di lavoro avranno compiti operativi specifici e finalizzati. Tali gruppi dovranno riferire al Comitato Direttivo sui risultati conseguiti.

Art. 13
Gli organi dell’associazione sono:
a)Assemblea dei soci;
b)Comitato Direttivo;
c)Collegio dei garanti;
d)Presidente;
e)Vicepresidente;
f)Segretario;
g)Tesoriere.
Nessun compenso è dovuto agli organi dell’associazione.

Art. 14
In apertura dei propri lavori, l’assemblea dei soci nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni con scheda. L’assemblea ordinaria predispone direttamente o con l’aiuto di una apposita Commissione eletta dalla stessa assemblea, l’elenco dei candidati per le cariche sociali che dovranno essere in numero superiore a quanti saranno votati.

Art. 15
In prima convocazione le assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, sono regolarmente costituite se è presente più della metà dei soci. In seconda convocazione le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Non sono ammesse più di due deleghe scritte rilasciate ad un associato. L’assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate le deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Si precisa che in conformità a quanto stabilito dal Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati. Qualora nelle votazioni le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte e si passa a nuove votazioni. Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età.

Art. 16
Il Presidente dell’associazione, che è anche il presidente del Comitato Direttivo e delle assemblee dei soci, ha l’obbligo di firmare assieme al segretario il verbale del Comitato Direttivo e delle assemblee dei soci.

Art. 17
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, può stare in giudizio per la tutela dei suoi interessi morali e materiali, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’associazione e riscuote, nell’interesse dell’ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al vicepresidente o ad un altro componente del Comitato Direttivo stesso.

Art. 18
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Sono di competenza dell’assemblea ordinaria:
a)l’approvazione di eventuali regolamenti;
b)l’approvazione del rendiconto economico e il bilancio consuntivo e preventivo;
c)il rinnovo delle cariche sociali;
d)la trattazione di tutti gli argomenti attinenti alla gestione dell’associazione.
Sono di competenza dell’assemblea straordinaria la modifica dello statuto e ogni altro argomento ad essa riservato dalla legge. Le assemblee ordinarie vengono convocate dal Presidente dell’associazione in accordo con il Comitato Direttivo o anche solo dal Presidente almeno una volta all’anno, oppure quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati o la maggioranza del Comitato Direttivo. Quelle straordinarie sono convocate, nei termini di cui sopra, quando se ne ravvisi la necessità. La convocazione avviene per iscritto, deve indicare l’ordine del giorno, essere spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea stessa ed essere affissa presso la sede sociale.

Art. 19
L’associazione è diretta e amministrata dal Comitato Direttivo che è composto da tre a nove membri, eletti direttamente dall’assemblea dei soci che ne determina anche il numero; al suo interno il Comitato Direttivo elegge il Presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Il Comitato Direttivo resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 20
Il Comitato Direttivo predispone entro i primi tre mesi dell’anno il rendiconto gestionale dell’esercizio precedente e il preventivo di quello in corso.

Art. 21
Il Comitato Direttivo può in linea eccezionale, sostituirsi all’assemblea dei soci nelle materie di competenza della stessa, nei casi di decisioni urgenti e non procrastinabili; tali decisioni dovranno comunque essere ratificate dall’assemblea stessa.

Art. 22
Il Presidente del Comitato Direttivo rappresenta l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; egli ha la firma sociale. Ha pure la facoltà di delegare persona del Comitato a rappresentarlo e a firmare in sua vece. Tale delega va registrata nel verbale di riunione. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 23
Il Segretario redige i verbali e cura le esecuzioni delle delibere del Comitato Direttivo e dell’assemblea dei soci; tiene la corrispondenza e coadiuva il Presidente nelle attività sociali. Il Tesoriere cura la parte amministrativa contabile dell’associazione, tiene i libri contabili necessari e cura la gestione della cassa, come di ogni altra incombenza economica dell’associazione. Nel caso di opportunità la figura del Segretario può assumere anche quella del Tesoriere.

Art. 24
Il collegio dei garanti è composto da tre membri anche non soci, che eleggono fra di loro il Presidente, quando non vi abbia provveduto l’assemblea. Resta in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il collegio ha i seguenti compiti:
a)verifica periodica del rendiconto economico di cassa e del bilancio annuale, redigendo una propria relazione all’assemblea sociale;
b)verifica sull’applicazione ed il rispetto dello statuto da parte dei soci e degli organi sociali;
d)dirimere eventuali controversie che possono svilupparsi nel corpo sociale.

Art. 25
L’associazione si intende sciolta nei casi previsti dal Codice Civile. In questo caso l’intero patrimonio dell’associazione, sia esso liquido, mobiliare o immobiliare, sarà devoluto, dedotte le spese di scioglimento, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 26
Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge.

Art. 27
Il G.G.F.c.H. ha un suo proprio stendardo con l’emblema dell’associazione indicante la multiforme del Handicap e formato dai colori blu, oro, grigio, giallo e marrone.